Rivolgo la piena ed incondizionata solidarietà a Vincenzo Minici che in data 19 Agosto ha recapitato agli organi di stampa e a questo blog la seguente missiva annunciando i motivi della sua protesta iniziata oggi. Ecco quanto trasmessoci:
CO.CO.CO. QUANDO E’ LEGALE E QUANDO NON LO E’.
Il contratto di collaborazione deve tutelare il lavoratore..
non può essere utilizzato come strumento per eludere i diritti.
CO.CO.CO. QUANDO E’ LEGALE E QUANDO NON LO E’.
Il contratto di collaborazione deve tutelare il lavoratore..
non può essere utilizzato come strumento per eludere i diritti.
Cosa dice la legge:
La normativa al riguardo è chiara. Un contratto a progetto è valido quando regolamenta una forma di lavoro autonomo. Nello specifico, come dice la parola stessa, presuppone l’esistenza di un progetto, definito e concreto: il lavoratore è vincolato a questo ed è tenuto a produrre risultati concreti entro i termini contrattuali.
Diventa irregolare quando…
Far passare come progetto la regolare attività dell’azienda invece è un sotterfugio comune e troppo spesso usato dai datori. In questo caso i lavoratori con contratti co.co.pro diventano nella pratica dei “normali” dipendenti e viene meno quella che dovrebbe essere una garanzia dei lavoratori a progetto, l’autonomia rispetto all’azienda. Inoltre, come abbiamo detto, un contratto co.co.pro è finalizzato alla realizzazione di un progetto e la retribuzione deve avvenire al reggiungimento di questo. In pratica la legge dice che, a differenza di un dipendente stabile, un lavoratore a progetto non deve essere pagato in base alle ore di lavoro ma in base al raggiungimento del risultato prefissato. Però, quando i co.co.pro diventano un’alternativa vantaggiosa a un contratto dipendente, anche questo aspetto viene meno.
La normativa al riguardo è chiara. Un contratto a progetto è valido quando regolamenta una forma di lavoro autonomo. Nello specifico, come dice la parola stessa, presuppone l’esistenza di un progetto, definito e concreto: il lavoratore è vincolato a questo ed è tenuto a produrre risultati concreti entro i termini contrattuali.
Diventa irregolare quando…
Far passare come progetto la regolare attività dell’azienda invece è un sotterfugio comune e troppo spesso usato dai datori. In questo caso i lavoratori con contratti co.co.pro diventano nella pratica dei “normali” dipendenti e viene meno quella che dovrebbe essere una garanzia dei lavoratori a progetto, l’autonomia rispetto all’azienda. Inoltre, come abbiamo detto, un contratto co.co.pro è finalizzato alla realizzazione di un progetto e la retribuzione deve avvenire al reggiungimento di questo. In pratica la legge dice che, a differenza di un dipendente stabile, un lavoratore a progetto non deve essere pagato in base alle ore di lavoro ma in base al raggiungimento del risultato prefissato. Però, quando i co.co.pro diventano un’alternativa vantaggiosa a un contratto dipendente, anche questo aspetto viene meno.
Finanziaria 2008 e Stabilizzazione
Chi abbia già espletato attività lavorativa (cococo) per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione ha diritto ad essere stabilizzato e assunto a tempo indeterminato.
Chi abbia già espletato attività lavorativa (cococo) per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione ha diritto ad essere stabilizzato e assunto a tempo indeterminato.
ATA ex enti locali : la Corte europea condanna l’Italia.
Dopo le annose vicende,iniziate nel 1999 nei tribunali italiani per il riconoscimento dei propri diritti e delle anzianità negate, per il personale cococo, il 7 giugno corrente anno la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto che in seguito al comma 218 della legge 266/05 i lavoratori si sono visti negare il diritto ad un giusto processo, quindi lo stato italiano ha violato l’articolo 6, comma 1 della convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Ergo……!
Dopo le annose vicende,iniziate nel 1999 nei tribunali italiani per il riconoscimento dei propri diritti e delle anzianità negate, per il personale cococo, il 7 giugno corrente anno la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto che in seguito al comma 218 della legge 266/05 i lavoratori si sono visti negare il diritto ad un giusto processo, quindi lo stato italiano ha violato l’articolo 6, comma 1 della convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Ergo……!
Dopo questa breve ma necessaria premessa, ho deciso di informare gli Organi di Stampa, il Comandante la Stazione dei Carabinieri di Roccella Ionica e la Procura della Repubblica, che il 25.08.2011 ho deciso di dare inizio a una forma civile di protesta incatenandomi davanti all’ingresso del Liceo Scientifico di Roccella Ionica per la violazione dei miei diritti.
Brevi cenni di cronostoria serviranno per illustrare il pathos di chi scrive:
1) Nel gennaio 1998 iniziava la mia attività lavorativa negli uffici di segreteria (Istruttore Amm. VI° Liv.) presso il Liceo Scientifico di Roccella Ionica;
2) Nell’anno 2000 si verificava il passaggio dagli Enti locali allo Stato L.124/99;
3) Dal 2000 al 31.12.2011 si susseguivano ben 12 contratti di cococo senza soluzione di continuità sempre presso lo stesso Liceo Scientifico e con le stesse mansioni.
4) Il 04/07/2011 mi veniva notificata dall’ufficio USR di Reggio Calabria tramite l’ufficio di segreteria del Liceo Scientifico di Roccella Ionica nota prot. 14525 mobilità del personale cococo e sedi da scegliere;
5) A tale nota seguiva immediata mia impugnativa contestandone la forma e il contenuto e manifestando la mia volontà a non essere trasferito,rivendicando la continuità lavorativa e un contratto in essere con il D.S. del Liceo Scientifico con scadenza al 31.12.2011;
6) Il 08.07.2011 l’USR di Reggio Calabria inviava all’ufficio di segreteria del Liceo Scientifico di Roccella Ionica altra nota prot.5528 con la quale imponeva al personale in oggetto(il sottoscritto) di presentare subito domanda minacciando il trasferimento d’ufficio;
7) A tale atto impositivo lo scrivente presentava oltre all’impugnativa a tale sopruso regolare denuncia a.:Presidente della Camera;Presidente del Consiglio;MIUR;Codacons;Stazione dei Carabinieri di Roccella Ionica;Procura della Repubblica di Locri e Reggio Calabria;USR di Reggio Calabria;Direzione Generale USR Catanzaro; Prefetto di RC; Presidente della Regione Calabria On. Scopelliti; Presidente della Provincia di RC On. Raffa.
8) Il 04.08.2011 l’USR di RC in barba ai miei ricorsi e denunce mi faceva notificare sempre tramite l’ufficio di segreteria del Liceo Scientifico di Roccella Ionica il mio trasferimento all’I.C. di Roccella Ionica dal 01.09.2011 (SIC!).
1) Nel gennaio 1998 iniziava la mia attività lavorativa negli uffici di segreteria (Istruttore Amm. VI° Liv.) presso il Liceo Scientifico di Roccella Ionica;
2) Nell’anno 2000 si verificava il passaggio dagli Enti locali allo Stato L.124/99;
3) Dal 2000 al 31.12.2011 si susseguivano ben 12 contratti di cococo senza soluzione di continuità sempre presso lo stesso Liceo Scientifico e con le stesse mansioni.
4) Il 04/07/2011 mi veniva notificata dall’ufficio USR di Reggio Calabria tramite l’ufficio di segreteria del Liceo Scientifico di Roccella Ionica nota prot. 14525 mobilità del personale cococo e sedi da scegliere;
5) A tale nota seguiva immediata mia impugnativa contestandone la forma e il contenuto e manifestando la mia volontà a non essere trasferito,rivendicando la continuità lavorativa e un contratto in essere con il D.S. del Liceo Scientifico con scadenza al 31.12.2011;
6) Il 08.07.2011 l’USR di Reggio Calabria inviava all’ufficio di segreteria del Liceo Scientifico di Roccella Ionica altra nota prot.5528 con la quale imponeva al personale in oggetto(il sottoscritto) di presentare subito domanda minacciando il trasferimento d’ufficio;
7) A tale atto impositivo lo scrivente presentava oltre all’impugnativa a tale sopruso regolare denuncia a.:Presidente della Camera;Presidente del Consiglio;MIUR;Codacons;Stazione dei Carabinieri di Roccella Ionica;Procura della Repubblica di Locri e Reggio Calabria;USR di Reggio Calabria;Direzione Generale USR Catanzaro; Prefetto di RC; Presidente della Regione Calabria On. Scopelliti; Presidente della Provincia di RC On. Raffa.
8) Il 04.08.2011 l’USR di RC in barba ai miei ricorsi e denunce mi faceva notificare sempre tramite l’ufficio di segreteria del Liceo Scientifico di Roccella Ionica il mio trasferimento all’I.C. di Roccella Ionica dal 01.09.2011 (SIC!).
Per questi motivi ho deciso di protestare contro ogni genere di soprusi e violazione dei diritti dei lavoratori (che mi ha procurato uno stato ansioso depressivo con perdita del sonno e disturbi vari regolarmente certificati) confidando nell’aiuto degli Organi d’informazione che sono sempre attenti a tutto quello che accade in questa nostra povera Italia….
Fiducioso nella Vs. attenzione colgo l’occasione per porgere distinti saluti.
Roccella Ionica 19.08.2011
Roccella Ionica 19.08.2011
Vincenzo Minici.