Per far capire con chiarezza ai lettori e ai cittadini di cosa si è discusso e qual è il nocciolo della questione della tematica portata in Consiglio Comunale dalla minoranza roccellese, riportiamo gli interventi molto esaustivi delle consigliere Chiara Melcore e Vanessa Riitano che hanno messo alle strette la maggioranza che non ha saputo rispondere in merito alla legge attualmente in vigore ma ha continuato irragionevolmente a negare la sua esistenza e a deviare completamente il problema.
Hanno votato affinché la legge venga rispettata Riitano, Melcore, Suraci, Chiefari e Gabriele Alvaro; Ha votato per non osservare la legge tutta la maggioranza - tranne Paola Circosta non in aula per evitare il conflitto d'interessi.
La capogruppo in Consiglio di "Roccella Bene Comune", Vanessa Riitano insieme alla consigliere Patrizia Suraci. |
L’art. 3 comma 27 della legge della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge di stabilità anno 2008) dispone che “ le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni ,anche di minoranza in tali società. E’ sempre ammessa , la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni giudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25 ,del codice dei contratti pubblici relativi a lavori , servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 , e l’assunzione di partecipazioni di tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165 nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza”;
La consigliere Chiara Melcore. |
Pertanto, detta norma prevede espressamente che gli enti locali non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzioni di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
Il termine originariamente previsto per lo scioglimento ovvero la dismissione delle partecipazioni societarie, anche considerate le successive proroghe sopravvenute, è già scaduto;
La legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) nel prevedere all’art 1, comma 611, l’obbligo di ridurre o contenere le partecipazione legittimamente detenute al momento di entrata in vigore della stessa, da per scontato l’obbligo di dismettere le partecipazioni ancora detenute in spregio di preesistenti norme o principi giuridici. Il comma 611 fa, infatti, salvo l’obbligo di dismettere le partecipazioni detenute non direttamente finalizzato alla soddisfazione degli interessi istituzionali degli enti, già perentoriamente disposto dall’art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007. In tal senso se la legge di stabilità 2015 impone un nuovo obbligo consistente nella predisposizione del piano operativo di razionalizzazione e nella riduzione delle partecipazioni, sussiste altresì il distinto e preesistente obbligo di dare corso alla dismissione delle partecipazioni ancora detenute in contrasto con il citato art. 3, comma 27;
Questa non è una nostra considerazione ma quanto discende direttamente dall’esplicito dettato legislativo che trova tra l’altro piena conferma nelle stesse linee guida del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie predisposto da Invitalia, cioè proprio la società che ha indetto la gara per la dismissione delle quote di partecipazione dalla stessa detenute nella società “Porto delle Grazie Srl”.