Con sentenza dell'11 marzo 2011 il TAR di Reggio Calabria si è espresso in merito al ricorso 296 del 2010 ed ha annullato il provvedimento del Ministero dei Trasporti dell'8 marzo 2010 con il quale veniva affidata la gestione dei servizi del Porto alla società "Porto delle Grazie", accogliendo quindi il ricorso delle società Nautic Service, Camastra Petroli e Gulli "rimettendo l'affare al Comune di Roccella Jonica, organo competente a provvedere".
Di seguito pubblico l'intera sentenza visibile sul sito del TAR di Reggio Calabria digitando anno 2010 numero 296.
N. 00170/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00296/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 296 del 2010, proposto da:
Nautic Service di Mandarano Mauro, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Vincenzo Colalillo, Giacomo Papa, con domicilio eletto presso Natale Carbone Avv. in Reggio Calabria, via Possidonea, 46/B; Camastra Petroli S.r.l., Compagnia Portuale "T.Gullì" S.r.l.;
contro
Ministero Trasporti, Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, Ministero dell'Interno, Agenzia del Demanio di Reggio Calabria, U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'Benito Spanti, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via D. Tripepi, 92;
Comune di Roccella Ionica, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Barone Avv.Prof., con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;
Provincia di Reggio Calabria non costituita in giudizio.
nei confronti di
Porto delle Grazie S.r.l. rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Adragna, Alessandro Zampone, con domicilio eletto presso Pasquale Melissari Avv. in Reggio Calabria, via Venezia, 4/A;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dei Trasporti dell'8 marzo 2010 con il quale si è provveduto ad assentire la concessione demaniale per la gestione delle infrastrutture portuali e dei servizi complementari alla Nautica da diporto di Roccella Jonica alla Porto delle Grazie S.r.l. e si è rigettata l'istanza delle ricorrenti; di tutti gli atti preordinati, compreso il provvedimento del 2.9.2009 contenente i motivi ostativi del rilascio della concessione a favore degli odierni ricorrenti, le determinazioni e i pareri assunti nella conferenza dei servizi di cui al verbale del 6-7 agosto 2007, la nota della Capitaneria di Porto del 18.7.2007, prot. 06.07/13032, le determinazioni e i pareri assunti nella conferenza dei servizi di cui al verbale del 18.7.2006, le determinazioni e i pareri assunti nella conferenza dei servizi di cui al verbale del 20.4.2006, la nota n. 3146 dell'8 marzo 1006 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, la nota fax della Capitaneria di Porto prot. n. 17107 del 30.9.2005, con relativo bando, nonchè tutti gli atti di ammissione alla procedura per cui è causa della ditta controinteressata, tutti gli atti istruttori, pareri e relazioni tecniche.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Trasporti, di Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, di Agenzia del Demanio di Reggio Calabria, di U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, di Regione Calabria, di Comune di Roccella Ionica e di Porto delle Grazie S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La vicenda portata all’attenzione del collegio è strettamente connessa ad una controversia già decisa dal Tribunale con sentenza n. 100/2009. L’atto impugnato costituisce, in particolare, riedizione del potere già esercitato e valutato nell’ambito di quel procedimento contenzioso, talchè sia l’amministrazione nel provvedimento, che le parti nei relativi atti processuali, compiono continui riferimenti alla sentenza citata, indicandola quale punto fermo della vicenda.
E’ dunque necessario partire da quest’ultima, dalla ricostruzione dei fatti pregressi nella stessa riportata, e dalle statuizioni finali in ordine alla legittimità degli atti in quella sede impugnati, per innestarvi successivamente la valutazione della nuova azione amministrativa.
A) Questi i fatti pregressi:
1.Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europee il 30.9.05 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti indiceva una procedura aperta per la concessione demaniale marittima di durata trentennale (non in appalto), finalizzata alla gestione delle infrastrutture portuali e dei relativi servizi dedicati alla nautica da diporto del “Porto delle Grazie” di Roccella Ionica.
Partecipava la Nautic Service srl (odierna ricorrente), impresa privata che allegava alla domanda di concessione le dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentanti legali della T. Gulli srl e della Camastra Petroli srl (imprese originariamente richiedenti la concessione in proprio), attestanti l’impegno, in caso di affidamento della concessione, di costituirsi in apposita società di capitali per la gestione della struttura e del servizio affidato. In tale ottica, i predetti rappresentanti legali dichiaravano che le istanze in precedenza presentate avrebbero dovuto essere considerate parte integrante della istanza presentata dalla Nautic service.
Presentava altresì domanda di partecipazione, la Porto delle Grazie srl, società costituita dal Comune di Roccella e dalla Italia Navigando spa, società a sua volta costituita da Sviluppo Italia spa, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia.
L’iter procedimentale e istruttorio - compendiato nel verbale della conferenza di servizi del 6-7.8-07 - era piuttosto complesso e articolato, caratterizzandosi per la indizione di varie conferenze di servizi finalizzate all’acquisizione dei pareri delle varie amministrazioni interessate. Nel corso del procedimento si provvedeva ad accertare tra l’altro lo stato dei luoghi del porto di Roccella, essendosi rilevata la difformità tra questo ed i dati catastali.
Il Ministero, nell’ambito del medesimo procedimento, effettuava una prima valutazione di ogni domanda di concessione, respingendole tutte ad eccezione di quella delle odierne ricorrenti (che avevano formulato domanda congiunta) e della controinteressata. Indi procedeva ad una valutazione comparativa tra le due concorrenti, individuando nella Porto delle Grazie srl la miglior candidata. Con lo stesso provvedimento, inoltre, comunicava preavviso di rigetto alle odierne ricorrenti. La Nautic service formulava osservazioni, ma le stesse erano respinte con provvedimento del 30.11.07, con il quale era confermata la scelta già effettuata.
Impugnato l’atto finale, si incardinava il giudizio nel quale, tra l’altro, il controinteressato proponeva ricorso incidentale.
Il Tribunale a mezzo della sentenza in premessa citata, esaminate le questioni preliminari (sulle quali non può che farsi rinvio), accoglieva per quanto di ragione sia il ricorso principale che quello incidentale così statuendo:
a) Quanto al ricorso principale ed in particolare in relazione alla censura avente ad oggetto l’illogicità e l’incongruenza della motivazione il Tribunale, rilevato che l’amministrazione aveva proceduto ad un giudizio comparativo assumendo quali pesi di valutazione quelli indicati nella conferenza di servizio del 6 e 7 agosto 2007 e precisamente: 1. la durata di lungo periodo della concessione; 2. l’assoluta affidabilità del concessionario in termini di solvibilità, di esperienza e di management; 3. la maggiore dimensione quantitativa del patrimonio demaniale richiesto in concessione; 4. la capacità da parte del concessionario di contribuire concretamente allo sviluppo economico ed al miglioramento della qualità della vita dell’area, nel quadro del più rilevante interesse pubblico - riteneva che il requisito del patrimonio aziendale complessivo delle tre richiedenti – ben maggiore rispetto a quello della Porto delle Grazie srl- , che avevano presentato un impegno formale a costituirsi in società, non fosse stato neppure valutato; che non fossero stati valutati con riferimento ad altro parametro (quello della capacità manageriale), i requisiti dei partner della Nautic Service srl diversamente da quanto fatto per la Società Italia Navigando, socia della controinteressata; che non fossero state approfondite le considerazioni svolte dalla Nautic service in ordine ai risultati imprenditoriali non brillanti del socio di maggioranza del Porto delle Grazie srl; che non fossero state approfondite e valutate le considerazioni svolte dalla Nautic service in ordine alla mano d’opera impiegata a regime (in realtà maggiore di quella prevista dalla contro interessata);
b) Quanto al ricorso incidentale:
Riteneva carente l’istruttoria - e di conseguenza viziata la motivazione - del provvedimento di scelta, per non aver analizzato le implicazioni sull’affidabilità del piano finanziario e dei programmi di investimento derivanti dall’estensione della domanda a beni non ricompresi nell’oggetto della concessione demaniale.
Concludeva annullando i provvedimenti impugnati e precisando che “trattandosi di valutazione ampiamente discrezionale, la rilevata illegittimità non può condurre, come auspicato nel corpo di ciascun ricorso, a determinare automaticamente il rigetto della domanda della controparte, ma esclusivamente a ripetere la valutazione delle istanze, tenendo conto dei profili di illogicità evidenziati dal Collegio, restando a questo precluso di entrare nel merito dell’azione amministrativa”.
B) A seguito della pubblicazione della sentenza e del mancato accoglimento dell’istanza di inibitoria proposta dal società Porto delle Grazie srl in sede di gravame, l’amministrazione, rilevato espressamente l’obbligo di dover dare esecuzione alla sentenza e, pertanto, di dover procedere nuovamente alla comparazione tra la Nautica Service e la Porto delle Grazie srl, ha nuovamente esaminato gli atti istruttori alla luce dei principi e dei criteri indicati dal Tribunale, giungendo nuovamente alle medesime conclusioni circa la maggior meritevolezza della Porto Grazie srl e dunque disponendo che la concessione demaniale fosse assentita a quest’ultima e contestualmente negata alla Nautica service (contestualmente assegnando a quest’ultima giorni 10 per controdedurre). Disattese le osservazioni tempestivamente prodotte da quest’ultima, il Ministero ha emanato provvedimento definitivo di identico tenore, in data 18/3/2010.
Quest’ultimo è ora impugnato dal gruppo degli aspiranti concessionari pretermessi che ne contestano nuovamente la legittimità per i motivi che seguono:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del codice della navigazione, dell’art. 97 della Costituzione, nonché degli artt. 3 e 10 bis della legge 241/90 – Eccesso di potere sotto vari profili.
Sarebbero stati elusi i principi affermati dal Tribunale nella sentenza n. 100/2009. In particolare, l’amministrazione, pur avendo ammesso la domanda congiuntamente avanzata dalla gruppo delle imprese private, continuerebbe a discriminarle in sede di valutazione comparativa in ragione della presunta inaffidabilità derivante proprio dall’essere, il gruppo, non ancora formalmente costituito; l’amministrazione inoltre, pur riconoscendo che il patrimonio complessivo delle tre ricorrenti è maggiore rispetto a quello della controinteressata, assegnerebbe una valenza dirimenti alla solvibilità del Comune di Roccella (ente esponenziale, socio della Porto delle Grazie srl), con ciò, tra l’altro, finendo per modificare gli stessi criteri di valutazione che invece imponevano la valutabilità del solo patrimonio delle concorrenti (e non dei rispettivi soci); l’amministrazione ancora una volta non avrebbe preso atto della gestione economicamente non retributiva delle pregresse esperienze di Italia Navigando e non avrebbe spiegato le ragioni che l’hanno indotta a ritenere siffatto elemento meno significativo della mancanza specifica esperienza di gestione da parte del gruppo delle ricorrenti (specializzate in singoli settori, ma non nella gestione dell’intera struttura); l’amministrazione, ancora, non avrebbe preso in considerazione le previsioni progettuali migliorative proposte da Nautic service (realizzazione di una torre di avvistamento); infine, non avrebbe analiticamente ed adeguatamente soppesato le implicazioni in punto di affidabilità dell’offerta derivanti dall’estensione della stessa ad aree non ricomprese nella concessione; in ogni caso l’amministrazione non avrebbe fornito reale riscontro alle deduzioni avanzate dai ricorrente a seguito del preavviso di rigetto;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del codice della navigazione, dell’art. 18 della legge n. 84/94, dell’art. 97 cost., della direttiva 2004/18/CE e dei principi comunitari e costituzionali in materia di procedure ad evidenza pubblica. Eccesso di potere sotto vari profili.
Sarebbe in particolare violato l’art. 37 del cod. nav. che impone, qualora non ricorrano le ragioni di preferenza, ivi tassativamente indicate, di procedere a licitazione privata. Nel caso di specie l’amministrazione anziché procedere a licitazione avrebbe fatto una gara sulla base dei criteri di preferenza. La circostanza sarebbe resa vieppiù grave dalla partecipazione del Sindaco del Comune di Roccella (al contempo socio della Porto delle Grazie srl) alla conferenza di servizi nella quale si provveduto all’individuazione dei criteri suddetti;
3) Nullità dell’atto ex art. 21 septies della legge 241/90 e/o incompetenza del Ministero ex d.lgs n. 112/2008 e legge regionale Calabria n. 17/05.
La competenza a rilasciare concessione per il Porto di Roccella sarebbe stata trasferita alla Regione, così come del resto affermato dallo stesso Ministero, e la sentenza del Tribunale non sarebbe idonea a mutare l’assetto di legge.
Si è costituito in giudizio il controinteressato, il quale preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, dovendosi considerare le censure, a mezzo dello stesso proposte, come strumentalmente tendenti ad ottenere una nuova valutazione da parte del Tribunale sulla medesima fattispecie già decisa e ad oggi pendente in sede di appello; nel merito contesta puntualmente quanto dedotto dal ricorrente; infine, quanto al terzo motivo di impugnazione relativo ai profili di competenza rileva, ribadendo quanto già affermato dall’amministrazione in seno al provvedimento impugnato, che la competenza a provvedere si incardinerebbe “in virtù dell’ordinario continuum funzionale che necessariamente deve intercorrere tra lo iussum giudiziale e le conseguenze conformative risolventesi nella riedizione del potere, secondo l’assetto delineato dal comando del Giudice amministrativo”.
Anche il Ministero delle Infrastrutture ritualmente costituitosi insiste per l’inammissibilità del ricorso.
Si sono inoltre costituiti il Comune di Roccella Ionica e la Regione Calabria: il primo insiste per il rigetto del ricorso evidenziando la congruenza e l’esaustività della motivazione del provvedimento impugnato, la seconda deduce di non essere passivamente legittimata non avendo avuto alcun ruolo attivo nella vicenda amministrativa.
In vista dell’udienza di merito le parti hanno scambiato memorie di replica illustrando ulteriormente le rispettive tesi.
All’udienza del 23 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
1. Dev’essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame.
E’ pur vero che in occasione della pronuncia demolitoria ed in vista della successiva riedizione del potere, il Tribunale ha indicato i principi da seguire al contempo precisando i vincoli ed i limiti dell’effetto conformativo derivante dalla statuizione giudiziale, ma ciò non toglie che l’amministrazione abbia riesaminato le risultanze istruttorie giungendo a nuove e più articolate valutazioni sebbene coincidenti nel loro esito finale.
In un caso siffatto si può ragionevolmente dubitare dell’ammissibilità delle censure che attengono alle fasi preliminari della procedura (indizione della gara, ammissione, conferenza di servizi) già scrutinate dal Tribunale nel pregresso giudizio, atteso che l’amministrazione si è limitata a riattivare il procedimento, utilizzando le oggettive risultanze istruttorie già acquisite ed incidendo esclusivamente sul segmento decisorio a mezzo di rinnovate valutazioni. Diversamente deve però concludersi per queste ultime, che consacrate nel provvedimento finale conservano la loro autonomia, rappresentando un nuovo esercizio di quel potere che aveva già prodotto un provvedimento, annullato perché insanabilmente viziato.
Il potere è lo stesso così come il procedimento. Ciò che muta è invece il provvedimento finale, non foss’altro che in ragione della pregressa eliminazione con efficacia ex tunc di quello precedente. Di conseguenza, solo le censure indirizzate al procedimento e non all’atto sono da considerarsi inammissibili.
2. Esclusa l’inammissibilità in radice del gravame, il collegio non può tuttavia direttamente passare allo scrutinio delle censure spiegate a mezzo dei due primi motivi di ricorso.
Nonostante la prospettazione delle parti, infatti, la censura relativa al vizio di incompetenza deve essere valutata con priorità rispetto alle altre. La giurisprudenza ha chiarito che ciò è necessario, poiché altrimenti la valutazione del merito della controversia si risolverebbe in un giudizio meramente ipotetico sull'ulteriore attività amministrativa dell'organo competente cui spetta l'effettiva valutazione della vicenda, evidenziando vieppiù, che ciò lederebbe il principio del contraddittorio rispetto all'organo competente, formandosi la regola di condotta giudiziale senza che quest’ultimo abbia partecipato al giudizio (Cfr.Consiglio Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3765).
2.1. Il ricorrente sostiene che la competenza al rilascio della concessione in relazione al Porto di Rocella era ed è della Regione Calabria. L’affermazione non è a ben vedere contestata, né dall’amministrazione né dai controinteressati.
Il quadro normativo di riferimento è abbastanza chiaro ed è la stessa amministrazione a ricostruirlo correttamente, anche se non esaustivamente, nella nota n. 3521 del 16 marzo 2010, con la quale essa trasmette il fascicolo alla Regione Calabria ai fini della concreta emanazione dell’atto concessorio: già la legge 112/98 in forza dell’art. 105, così come modificato dall’art. 9, della legge 16 marzo 2001, n. 88 aveva conferito alle regioni, con decorrenza dall’1 gennaio 2002, le funzioni relative al “rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia”, avendo cura di specificare che il conferimento non operava esclusivamente nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato e nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995. Intervenuta la riforma del titolo V della Costituzione, la Corte costituzionale ha poi chiarito a più riprese che nel nuovo sistema di riparto delle competenze, la materia del turismo deve attualmente considerarsi di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni, non potendosi più attribuirsi attuale valenza all'inserimento dei porti turistici e commerciali, di rilevanza economica regionale ed interregionale, nel D.P.C.M. 21 dicembre 1995, impregiudicata restando la possibilità che siano le stesse Regioni interessate, in ossequio al principio di leale collaborazione, a riconoscere a taluni porti quel carattere di rilevanza economica internazionale o di preminente interesse nazionale che sia idoneo a giustificare la competenza legislativa ed amministrativa dello Stato sul porto stesso e sulle connesse aree portuali (Corte costituzionale, 17 dicembre 2008, n. 412).
Dunque la titolarità della funzione è senz’altro in capo alla Regione.
Nel caso della Regione Calabria, essa tuttavia è stata delegata ai Comuni.
La legge regionale Calabria 21/12/2005 n.17 recante “norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo” all’art. 4 prevede infatti che per l’attuazione delle finalità di cui alla presente legge (turistico - ricreative), “la Regione conferisce ai Comuni le funzioni per l’attività amministrativa inerenti….. il rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all’articolo 9 della legge n. 88/2001”, mentre conserva le funzioni in materia di “pianificazione del sistema portuale regionale” e di “monitoraggio delle opere” (Cfr. art 3 l. 17/2005)
In conclusione, la competenza in ordine al procedimento di rilascio della concessione demaniale per la gestione della struttura portuale non è dello Stato ma della Regione Calabria, che con legge regionale 17/2005 ne ha delegato stabilmente l’esercizio ai Comuni, dettando a tal fine le necessarie linee guida a mezzo del Piano di Indirizzo Regionale (PIR) pubbl. sul BURC del 14 luglio 2007.
2.2. Chiarito il profilo della competenza nei suoi aspetti generali, occorre ora esaminare le argomentazioni spese dal controinteressato per depotenziare la censura. Segnatamente, secondo il controinteressato ed ancor prima secondo quanto espressamente affermato dall’amministrazione nella nota n. 3521 del 16 marzo 2010, la competenza all’emanazione dell’atto conclusivo della procedura di scelta del concessionario resterebbe radicata nell’amministrazione dello Stato “in virtù dell’ordinario continuum funzionale che necessariamente deve intercorrere tra lo iussum giudiziale e le conseguenze conformative risolventesi nella riedizione del potere, secondo l’assetto delineato dal comando del Giudice amministrativo”.
L’argomento, per quanto suggestivo, non può essere condiviso. Il Tribunale con la sentenza n. 100/2009 si è limitato ad annullare l’atto conclusivo del procedimento di scelta del concessionario per motivi relativi all’illogicità ed incongruenza della motivazione, al contempo chiarendo, in ambito motivazionale, la portata ed i limiti dell’effetto conformativo. Non ha affrontato la questione della competenza e, soprattutto, non ha individuato una specifica Autorità quale competente, limitandosi a dettare principi ai fini della riedizione del potere già illegittimamente esercitato.
La parentesi giudiziaria pregressa non può dunque attribuire o radicare nello Stato una competenza che l’ordinamento ha escluso avendola affidata ad altri soggetti. Né può sostenersi che essendo stato il procedimento condotto dallo Stato e dallo stesso concluso, ed avendo la sentenza intaccato il segmento decisionale finale e non quelli precedenti, debba essere la stessa autorità che ha validamente iniziato il procedimento a validamente concluderlo. Ciò non è vero non solo perché già al momento della pubblicazione del bando la competenza era da ritenersi attribuita alle Regioni, ma soprattutto perché, in assenza di norme transitorie che disciplinino le sorti dei procedimenti in itinere per i quali è ex lege mutata la competenza, quest’ultima non può che radicarsi nell’autorità cui l’ordinamento attribuisce l’emanazione dell’atto finale, con eventuale salvezza degli adempimenti procedimentali curati dall’organo illo tempore competente. Sostenere, in assenza di espressa previsione, una sorta di perpetuatio competentiae in capo all’organo originario per i procedimenti già avviati significherebbe consentire l’emanazione di un atto ad un organo privo del potere di farlo, con conseguente e netta violazione del principio di legalità.
Il terzo motivo di ricorso deve in conclusione essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
3. Quanto alle rimanenti censure, seppur deve rilevarsi che l’art. 34 c.p.a. non ha riproposto il contenuto dell’art. 26 legge TAR in forza del quale il giudice “se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente”, è ragionevole ritenere che la modifica abbia escluso l’obbligo di esclusiva rimessione, ma non abbia anche imposto al giudice, sempre e comunque, l’esame delle altre censure di merito. Piuttosto questo è uno dei casi in cui la valutazione se trattare o meno le dette censure non può che rimanere in capo al giudice, che la modula in relazione alle natura delle censure, oltre che, ovviamente, del potere da esercitare.
Nel caso di specie, trattasi senza dubbio di un potere il cui esercizio implica una certa opinabilità valutativa e di censure che investono proprio la correttezza e la logicità di quelle valutazioni. Pronunciare su tali aspetti, all’esito di un processo in cui non è presente l’organo competente e nell’incertezza di quale sia la potenziale valutazione di quest’ultimo rispetto alle risultanze istruttorie, significherebbe invadere la sfera di attribuzione ad esso riservata.
Annullati gli atti, l’affare deve dunque essere rimesso al Comune di Roccella Ionica, quale autorità competente per il rilascio della concessione.
Avuto riguardo alla complessità ed alla peculiarità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei modi di cui in motivazione, e rimette l’affare al Comune di Roccella Ionica, autorità competente a provvedere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Giuseppe Caruso, Consigliere
Giulio Veltri, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)