Questo punto è stato richiesto dai consiglieri di Minoranza e motivato attraverso la normativa di legge che
all’art. 3 comma 27 della legge 244/2007 prevede espressamente che gli enti locali non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzioni di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
Che il termine in origine previsto per lo scioglimento ovvero la dismissione delle partecipazioni societarie, in ragione delle successive proroghe sopravvenute, è stato fissato alla data del 31.12.2014;
Che la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) nel prevedere all’art 1, comma 611, l’obbligo di ridurre o contenere le partecipazione legittimamente detenute al momento di entrata in vigore della stessa, da per scontato l’obbligo di dismettere le partecipazioni ancora detenute in spregio di preesistenti norme o principi giuridici. Il comma 611 fa, infatti, salvo l’obbligo di dismettere le partecipazioni detenute non direttamente finalizzato alla soddisfazione degli interessi istituzionali degli enti, già perentoriamente disposto dall’art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007. In tal senso se la legge di stabilità 2015 impone un nuovo obbligo consistente nella predisposizione del piano operativo di razionalizzazione e nella riduzione delle partecipazioni, sussiste altresì il distinto e preesistente obbligo di dare corso alla dismissione delle partecipazioni ancora detenute in contrasto con il citato art. 3, comma 27;
Che il Comune di Roccella Ionica detiene, tra l’altro, la quota di partecipazione del 20% della società Porto delle Grazie Srl, società che ha ad oggetto fini non compresi nelle finalità istituzionali dell’Ente;
Che a tutt’oggi il Comune di Roccella Ionica, in violazione del preciso dettato legislativo, non ha provveduto alla dismissione delle predette quote, obbligo al quale avrebbe dovuto adempiere entro la data del 31.12.2014.
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