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Roccella in vetrina

sabato 12 novembre 2016

PORTE CHIUSE ALL'ARTISTICO DI LOCRI. NICOLA SI VEDRA' VIOLATO IL DIRITTO ALLO STUDIO CHE GLI SPETTA PER LEGGE.

L’ARTISTICO DI LOCRI NON E’ UNA SCUOLA PER STUDENTI CON DISABILITA’ - PER NICOLA L’INIZIO DELLA SCUOLA SI ALLONTANA; PREGIUDICATO ANNO SCOLASTICO!
 
Porte chiuse all’Artistico di Locri - Nicola si vedrà violato il diritto allo studio per legge!
 
L’Associazione Amici di Nicola, organismo per la tutela delle persone con disabilità, denuncia il pregiudizio a danno dello studente con disabilità Romeo Nicola, iscritto al Liceo Artistico di Locri, ad oggi non ha ancora iniziato a frequentare nemmeno un giorno di scuola.
Una speranza è giunta qualche settimana addietro quando le criticità ricettive del Liceo sembravano avviarsi alla risoluzione.
 
Il 4 novembre in sede di riunione GLHO, la short-list messa a disposizione delle scuole superiori, dalla Provincia di Reggio Calabria per la scelta dell’Assistente Educativo, non ha prodotto risultati.
 
A questo punto, a circa due mesi dal suono della campanella si prospetta il serio rischio di perdere l’anno scolastico per l’eccesso di assenze che lo studente sta facendo suo malgrado e per colpa dei ritardi causati dal sistema burocratico scolastico.
 
Infatti oltre a vedere violati i diritti costituzionali, Nicola dovrà ripetere l’anno, come dire “oltre al danno anche la beffa”.
 
Tuttavia, nonostante il clamore mediatico, l’intervento del Prefetto di Reggio Calabria Dottor Di Bari, del Garante per l’Infanzia e l’adolescenza della Calabria Cav. Marziale, le denunce della famiglia Romeo, due interrogazioni Parlamentari in corso, niente di tutto questo ha prodotto gli effetti sperati.
 
Alla luce di tutto ciò, al fine di una rapida risoluzione della vicenda, i genitori di Nicola propongono alla Dirigente del Liceo una soluzione fattibile e immediata che evita le drastiche conseguenze anzidette e permette di iniziare subito la frequenza, infatti hanno chiesto di inserire come Assistente Educativa, allo studente in questione, la sorella dello stesso in quanto alla luce del fatto che la short list non ha prodotto risultati è l’unica via percorribile nell’immediato.
Pertanto, ad oggi la sola figura adatta a seguire lo studente Romeo Nicola dal punto di vista dell’assistenza educativa ed affiancarlo durante le attività scolastiche è sua sorella Elisa.
 
Tuttavia questa soluzione viene scartata dalla Dirigente scolastica dell’artistico che preferisce emanare un bando pubblico, metodo che penalizzerà ulteriormente lo studente con handicap ritardandone l’inizio della frequenza scolastica di altri mesi e di conseguenza l’anno 2016/2017 sarà pregiudicato per burocrazia.
 
In conclusione, a Nicola viene negato il diritto allo studio proprio da quella “buona scuola’’ che avrebbe dovuto includerlo ed integrarlo in ogni attività.
Il Presidente

1 commento:

  1. Siamo veramente allo schifo, queste situazioni sono veramente contro ogni principio e contro la legge. Ma come è possibile che tutte le Autorità intervengono solo "per passerella" e nessuno fa concretamente niente? Io un consiglio glielo do ai genitori di Nicola sulla questione di nominare quale assistente educativo sua sorella,e cioè, presentate una istanza citando la Sent. 80/2010 Corte Costituzionale: Sotto il profilo normativo, il diritto all’istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell’ordinamento internazionale che di quello interno. In particolare, per quanto attiene alla normativa internazionale, viene in rilievo la recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, il cui art. 24 statuisce che gli Stati Parti «riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione». Diritto, specifica la Convenzione in parola, che deve essere garantito, anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di «andare incontro alle esigenze individuali» del disabile (art. 24, par. 2, lett. c), della Convenzione).
    In caso di ulteriore ostracismo della Dirigente, beh ricorrete in tribunale.
    MIMMO A.

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