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Roccella in vetrina

domenica 6 settembre 2015

DISMISSIONI QUOTE PORTO: GLI INTERVENTI IN CONSIGLIO DI MELCORE E RIITANO

Per far capire con chiarezza ai lettori e ai cittadini di cosa si è discusso e qual è il nocciolo della questione della tematica portata in Consiglio Comunale dalla minoranza roccellese, riportiamo gli interventi molto esaustivi delle consigliere Chiara Melcore e Vanessa Riitano che hanno messo alle strette la maggioranza che non ha saputo rispondere in merito alla legge attualmente in vigore ma ha continuato irragionevolmente a negare la sua esistenza e a deviare completamente il problema.
 
Hanno votato affinché la legge venga rispettata Riitano, Melcore, Suraci, Chiefari e Gabriele Alvaro; Ha votato per non osservare la legge tutta la maggioranza - tranne Paola Circosta non in aula per evitare il conflitto d'interessi.

 
La capogruppo in Consiglio di "Roccella Bene Comune", Vanessa Riitano
insieme alla consigliere Patrizia Suraci. 
L’art. 3 comma 27 della legge  della Legge  24 dicembre 2007, n. 244 (legge di stabilità anno 2008) dispone che  “ le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto  attività di produzione di beni e di servizi  non strettamente  necessarie  per il perseguimento  delle proprie finalità  istituzionali, né assumere  o mantenere  direttamente o indirettamente partecipazioni ,anche di minoranza  in tali società. E’ sempre ammessa , la costituzione di società che producono  servizi di interesse generale  e che forniscono  servizi di committenza  o di centrali di committenza a  livello regionale  a supporto di enti  senza scopo di lucro  e di amministrazioni  giudicatrici di cui  all’articolo 3,  comma 25  ,del codice dei contratti  pubblici relativi a lavori , servizi e forniture di cui  al decreto legislativo   12 aprile 2006 163 , e l’assunzione  di partecipazioni di  tali  società da parte delle amministrazioni  di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo 30 marzo 2001 165 nell’ambito dei rispettivi  livelli di competenza”; 
 
La consigliere Chiara Melcore.
Pertanto, detta norma prevede espressamente  che gli enti locali non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzioni di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; 
Il termine originariamente previsto per lo scioglimento ovvero la dismissione delle partecipazioni societarie, anche considerate le successive proroghe sopravvenute, è già scaduto; 
 
La legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) nel prevedere all’art 1,  comma 611, l’obbligo di ridurre o contenere le partecipazione legittimamente detenute al momento di entrata in vigore della stessa, da per scontato l’obbligo di dismettere le partecipazioni ancora detenute in spregio di preesistenti norme o principi giuridici. Il comma 611 fa, infatti, salvo l’obbligo di dismettere le partecipazioni detenute non direttamente finalizzato alla soddisfazione degli interessi istituzionali degli enti, già perentoriamente  disposto dall’art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007. In tal senso se la legge di stabilità 2015 impone un nuovo obbligo consistente nella predisposizione del piano operativo di razionalizzazione e nella riduzione delle partecipazioni, sussiste altresì il distinto e preesistente obbligo di dare corso alla dismissione delle partecipazioni ancora detenute in contrasto con il citato art. 3, comma 27; 
 
Questa non è una nostra considerazione ma quanto discende direttamente dall’esplicito dettato legislativo che trova tra l’altro piena conferma nelle stesse linee guida del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie predisposto da Invitalia, cioè proprio la società che ha indetto la gara per la dismissione delle quote di partecipazione dalla stessa detenute nella società “Porto delle Grazie Srl”.  
 

Si evidenzia altresì  che le recenti disposizioni finanziarie e di stabilizzazione degli Enti Locali hanno via via contenuto norme sempre più restrittive  anche in tema di partecipazioni  societarie da parte dei   comuni prevedendo la vendita  delle  quote possedute  di quelle società  la cui attività  non risulta strettamente necessaria al perseguimento  delle finalità istituzionali . Non solo, ma l’art.20  comma 2 lettera l) del  D. L. del 6/7/2011 n. 98 , convertito in legge  n.111 del  15.07.2011  sancisce che le operazioni di dismissione  di partecipazioni societarie  messi in atto di Comuni  conformemente alla vigente  normativa vengono  assunte come  uno dei parametri  per valutare la virtuosità  dei Comuni; 
 
Detto  quadro di riferimento  si complica ulteriormente  in quanto  il comma 9 dell’art. 20 del D. L. 98/2011  stabilisce che ai fini  del calcolo della percentuale di  incidenza delle spese  del personale  sulle spese correnti  dei comuni si  computano anche quelle  delle società  a partecipazione pubblica  titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali  ovvero che svolgono funzioni  volte a soddisfare  esigenze di interesse generale  avente carattere non industriale  né commerciale  ovvero che svolgono  attività nei confronti  della pubblica amministrazione a supporto  di funzioni amministrative  di natura pubblicistica; 
 
L’intento del legislatore, come è del tutto evidente, è quello di tutelare  la concorrenza  e il mercato ovvero impedire che gli enti  locali  attraverso la costituzione di  società, l’assunzione di partecipazioni o il loro mantenimento, possano   intervenire nei settori nei quali  il mercato può  efficientemente operare, così distorcendolo  per la presenza  di soggetti che per mezzo del finanziamento pubblico  godono di indebito vantaggio concorrenziale; 
Si evidenzia che in ordine a tale normativa la Corte dei Conti  - Sezione Regionale di Controllo  per il Veneto, con deliberazione n. 5 del 14/01/2009 ,si è espressa nel senso che  la stessa “ al di là  del dichiarato intento di salvaguardare la concorrenza ,mira a tutelare gli equilibri generali  di finanza pubblica ,limitando i costi delle società costituite o partecipate da alcuni enti pubblici ,tra cui i comuni” ; 
 
tenuto conto che,  come previsto dall’art.20 del D.L. 98/2011 ,convertito in Legge 111/2011,gli Enti saranno suddivisi ,ai fini del contributo alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in quattro  classi  sulla base di svariati  parametri di virtuosità  tra cui   “qualsiasi operazione di dismissione  di partecipazioni societarie  nel rispetto della  normativa vigente “; 
 
Ribadito che  la legge 190/2014 ( legge di stabilità 2015 )  nel prevedere all’art.1 ,comma 611,l’obbligo  di ridurre o contenere  le partecipazioni legittimamente detenute al momento di entrata in vigore  della stessa , da per scontato  l’obbligo di dismettere le partecipazioni ancora detenute  in spregio  di preesistenti norme  o principi giuridici .Il comma 611 fa , infatti ,salvo l’obbligo  di dismettere le partecipazioni  detenute non direttamente  finalizzate alla soddisfazione  degli interessi e dei fini istituzionali dell’Ente ,già perentoriamente disposto  dall’art.3  comma  27 della legge  n. 244/2007. 
 
Atteso che il Comune di Roccella Ionica detiene, tra l’altro, la quota di partecipazione del 20% della società Porto delle Grazie Srl, società che ha ad oggetto fini non compresi nelle finalità istituzionali dell’Ente e considerato che  nell’ambito del quadro normativo  ed istituzionale  come sopra richiamato, SI DEBBA  dismettere la partecipazione del Comune nella Società “Porto delle Grazie s.r.l.” con effetto immediato,  e,  nei termini e con le modalità  fissati dai comma 611 e 612,  procedere alla razionalizzazione delle restanti società partecipate dal comune ;  
C
onsiderato che è competenza esclusiva del Consiglio Comunale ,ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs.267/2000 ,l’adozione di atti  fondamentali  relativi alla partecipazione  dell’ente locale  a società di capitali  e di concessioni di servizi pubblici e la fissazione dei relativi  criteri generali e che la cessione delle quote societarie deve avvenire mediante  procedura di evidenza pubblica; 
noi proponiamo che il Consiglio Comunale, in ossequio a quanto disposto dalla normativa vigente e sopra richiamata adotti la proposta di deliberazione che abbiamo depositato agli atti nei termini previsti dal regolamento e cioè che il Consiglio deliberi di   
 
Di disporre, per i motivi esposti, la cessione dell’intera partecipazione  posseduta da questo Comune  nella società “Porto delle Grazie s.r.l.” mediante procedura di evidenza pubblica; 
Di incaricare i competenti uffici comunali  di predisporre ,nei termini strettamente necessari, le procedure amministrative  occorrenti  per la cessione di che trattasi al migliore offerente e senza vincoli e/o privilegi di alcun genere;  
Di procedere con apposito atto ,ad aggiudicazione della cessione avvenuta, alla denuncia e destinazione  della relativa nuova entrata; 
nonché di  trasmettere la delibera adottata   per gli adempimenti di propria competenza  all’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
A fronte di tale nostra proposta l’argomentazione che fin’ora abbiamo avuto modo di conoscere essere stata proposta dall’amministrazione, resa nota dal sindaco nella recente intervista rilasciata a Rai 3, è quella che secondo l’atto di concessione demaniale del 5 maggio 2014, all’articolo 2 (obblighi del concessionario), punto 7, sarebbe previsto che la somma delle partecipazioni detenute dal comune di Roccella Ionica e dalla società Italia Navigando Spa non potrà scendere al di sotto del limite del 51% del capitale della società concessionaria. Detta argomentazione lascia completamente esterrefatti. Il sindaco omette di esplicitare che la citata concessione, proprio nel proseguo di quanto dallo stesso riportato stabilisce espressamente “sono fatti salvi i casi in cui le mutazioni della struttura societaria siano conseguenza diretta di disposizioni di legge o siano disposte a favore di soggetti aventi medesima natura giuridica.”
 
Da detto ulteriore inciso si ricava agevolmente che, qualora, come nel caso di specie, esistano norme di legge che prevedano cose diverse da quelle contenute nella concessione la medesima non ha più alcuna efficacia ne vincola alcuno. E’ pacifico infatti che l’espressa normativa prevista dall’articolo 3 comma 27 della legge n.244/2007 che prevede che i comuni non possano costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, è da sola idonea a mettere nel nulla, rendere inefficace ed inoperante quanto disposto nell’atto concessorio.
 
Ma vi è di più. Indipendentemente dalla circostanza che nel predetto atto concessorio è riportato ulteriore inciso prima citato, comunque anche in sua assenza, in ogni caso, quella parte dell’atto concessorio sarebbe da ritenersi inefficace. E’ infatti notorio che nell’ordinamento giuridico italiano è prevista una gerarchia delle fonti normative, puntualmente indicata all’articolo uno delle disposizioni sulla legge in generale (così dette pre-leggi) contenute nel codice civile nel quale è espressamente previsto che sono fonti del diritto: le leggi, i regolamenti e gli usi.
 
Come è del tutto agevole rilevare gli atti amministrativi quali sono le concessioni, e quindi la concessione demaniale riguardante il porto di Roccella Ionica, non sono fonti normative e pertanto non possono contenere, secondo i principi generali che regolano l’ordinamento, disposizioni in contrasto con quanto previsto da fonti normative cioè in primus dalle leggi, come nel caso di specie.
 
Pertanto è del tutto evidente che anche in ragione di tale ulteriore considerazione, la parte di concessione richiamata dal sindaco per giustificare la volontà dell’amministrazione di partecipare al procedimento di acquisizione di un ulteriore 31% di quote della società Porto delle Grazie Srl, è da ritenersi inefficace.
 
Quindi le motivazioni fin’ora addotte dall’amministrazione risultano del tutto destituite di fondamento. Chi non può detenere quote di partecipazione societarie come nel caso di specie, secondo il chiaro disposto della normativa prima citata, non può certo partecipare a procedure per l’acquisizione di quote ulteriori.   
 
In ragione di quanto sopra espresso risulta evidente che l’alternativa tra pubblico e privato nella vicenda relativa alla società Porto delle Grazie Srl è del tutto insussistente in quanto la normativa esistente non lascia spazio ad alternativa alcuna. Quindi l’agitazione di tale presunta alternativa da parte dell’amministrazione ha un valore puramente propagandistico e natura meramente populista completamente priva di fondamento alcuno. 
 
La questione vera è quella se la scelta del privato, che potrà essere destinatario della quota di partecipazione societaria di Porto delle Grazie Srl, deve avvenire con un sistema di mercato, di gara, di democrazia economica, ovvero con una scelta privata, senza garanzie e con meccanismi perversi.  
 
Del resto il pubblico inteso come garanzia dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento che devono caratterizzare l’attività della p.a. previsti da costituzione e leggi nella vicenda porto non c’e mai stato. Infatti nonostante il 51% della porto delle grazie sia di Invitalia ed il 20% del comune, quindi un 71% di pubblico,mai nessuna procedura di governace pubblica è stata adottata e cio fin dalla nascita della società porto delle grazie. 
 
Difatti con quale procedura sono stati scelti i soci privati che fanno parte della società? C’e forse
stata una procedura di evidenza pubblica per la scelta dei soci privati. 
E poi, quando è iniziata la gestione nelle assunzioni sono forse state utilizzate procedure pubbliche 
ci sono stati bandi o concorsi o comunque una qualsiasi selezione di evidenza pubblica, non ci risulta, c’e  stata solo e sempre una scelta privata e clientelare. 
 
Questo si è ripetuto anche per le altre attività economiche attivate all’interno della struttura. 
La società ha forse utilizzato un criterio pubblico o comunque un criterio di democrazia economica, un criterio di mercato per attribuire  la distribuzione dei carburanti all’interno del porto? Si e forse scelto il criterio del miglior offerente? Non ci pare, si e fatta una scelta anche qui privata e guarda caso con un socio della società.  
 
Si sta facendo una scelta pubblica per la rivendita dei tabacchi? Cosa si farà per il ristorante dopo la fine della gestione attuale?
Tutto cio che ha un valore economico viene attribuito con criteri privati.  Quale è l’interesse dell’amminsitrazione. Il porto è dei roccellesi 
 
Non ci pare, i roccellesi dal Porto sono stati cacciati con la scelta di quadruplicare il costo dei posti barca e con le promesse non mantenute di un molo gratuito per i piccoli pescatori.
A proposito quante barche ci sono nel porto il 4 di settembre?
Tentativi di mistificazione - esaltazione della presenza di grosse barche o di improbabili grandi personaggi a bordo – che pena – uno spettacolo indecoroso!!! 
 
Ribadito che la legge non consente ai Comuni la partecipazione a società che hanno un oggetto non rientrante tra i fini istituzionali dell’Ente e che quindi una gestione pubblica non è possibile, ove per mera ipotesi la gestione pubblica fosse possibile quale sarebbe l’interesse economico del Comune ad acquisire il complessivo 51% della società?  Ci sarebbe da pagare il 51% del canone annuo ammontante a 250.000,00 euro oltre che da restituire il 51%  del prestito di 300.000,00 euro a suo tempo accordato da Italia Navigando per la gestione, nonché da finanziare il 51% delle opere che devono essere realizzate da contratto. 
 
Con i soldi pubblici si garantiscono interessi che pubblici non sono!!! 
Abbiamo assistito ad un processo di privatizzazione dei profitti e di pubblicizzazione delle perdite! 
Noi in questa vicenda abbiamo un solo interesse che siamo certi coincide con quello di tutti i roccellesi: il rispetto della legalità, della trasparenza e dell’imparzialità delle pubbliche amminsitrazioni.

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