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Roccella in vetrina

martedì 17 marzo 2015

SCOMMETTIAMO CHE... INDOVINEREMO I NUOVI AVVOCATI E IL NUOVO COMANDANTE DEI VIGILI DEL COMUNE DI ROCCELLA JONICA?

Sono stati indetti in questi giorni l'avviso di selezione pubblica per il "conferimento di un incarico di istruttore direttivo di vigilanza" (comandante dei vigili urbani) (http://93.51.197.5/gestdoc/FileGestdoc/S2211/AvvisoArt.110-Area%20Vigilanza$000000002895$20150310175509[34115].pdf )  , e l'avviso pubblico per la "nomina dei componenti del collegio di difesa del Comune" (2 avvocati) (http://93.51.197.5/gestdoc/FileGestdoc/S2210/AvvisoAvvocati$000000002910$20150316121612[34453].pdf ).

 In entrambi i casi la nomina di chi andrà a ricoprire le cariche in questione, come è avvenuto in passato e per le altre recenti "assunzioni" avverrà per "intuitu personae" ossia per scelta fiduciaria e discrezionale del sindaco.

Il tutto ignorando completamente la proposta avanzata qualche mese fa dal coordinamento politico di "Roccella bene comune" di adottare, nei bandi pubblici comunali, il sistema meritocratico basato su delle tabelle di valutazione dei requisiti oggettivi dei professionisti attraverso l’attribuzione di punteggi atti a valorizzare il merito dei partecipanti. In questa proposta, protocollata al Comune, si era suggerito anche la tabella in base alla quale si sarebbe dovuta effettuare la valutazione dei professionisti partecipanti.

Niente di tutto questo è stato tenuto in considerazione, si continua sulla strada dell' intuitu personae che il TAR e la Corte dei Conti in seguito a dei ricorsi su altre piazze ha annullato dei concorsi pubblici fatti con la scelta ad intuitu personae  perché "questo criterio preferenziale può dare adito a scelte non ponderate che spesso trascurano l'interesse pubblico, pertanto la scelta dell'amministrazione deve essere preceduta da un'adeguata pubblicità dell'avviso munito dei criteri di valutazione..." (sentenza n. 4855/2008 TAR Campania sez II)come metodo non più adottabile nei concorsi pubblici

Sappiamo tutti chi è il sindaco a Roccella Jonica (ne è testimone il fatto che il "sindaco di fatto" detiene "per se" da dopo le elezioni le due cariche più importanti ossia l'urbanistica e i lavori pubblici, detenuti per i 5 anni precedenti dal vicesindaco della passata legislatura), sappiamo tutti come sono andati a finire i due recenti bandi della Multiservizi con l'assunzione del responsabile tecnico e del nuovo avvocato di cui tutti conoscevamo il nome ancor prima della decisione "discrezionale e fiduciaria" dell'amministratore delegato della Società, siamo convinti che appena vedremo i nomi dei candidati - uno lo sappiamo di già -  sapremo anche chi sarà il vincitore, ossia lo stesso nome del candidato che sappiamo già!!!

I due "avvisi pubblici" apparsi sul sito istituzionale del Comune sono già al vaglio del coordinamento politico di "Roccella bene comune".

Lo spudorato clientelismo che avviene a Roccella è una vergogna senza fine.

1 commento:

  1. ANTICORRUZIONE: INCARICHI DIRIGENZIALI FIDUCIARI A RISCHIO.
    La prassi degli incarichi dirigenziali intuitu personae è in contrasto con la normativa anticorruzione.
    L'articolo 1, comma 16, lettera d), della legge 190/2012 considera ex lege, tra gli altri, a particolare rischio di corruzione i procedimenti di «concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009».
    Apparentemente la norma non sembra riferirsi ad ipotesi come l'assegnazione di incarichi dirigenziali o di vertice «a contratto».
    Soffermandosi, infatti, solo sul nomen iuris degli istituti contemplati dalla norma (concorsi e progressioni di carriera), sistemi di reclutamento come quelli di cui all'articolo 110 del dlgs 267/2000 si potrebbero considerare esclusi, perché non riferiti né a concorsi, né alle ex progressioni verticali.
    A ben vedere, al contrario, gli incarichi ai sensi dell'articolo 110 citato, specie e soprattutto se assegnati a dipendenti interni all'ente privi di qualifica dirigenziale, rientrano in pieno nel campo di applicazione della norma. Il legislatore anticorruzione, infatti, si riferisce in termini generici a qualsiasi procedura volta a reclutare personale, comprendendo anche la dirigenza.
    Comunque, il Piano nazionale anticorruzione, nel disaggregare i «rischi specifici» connessi appunto con l'articolo 1, comma 16, lettera d), della legge 190/2012, segnala due ipotesi di esposizione alla corruzione perfettamente pertinenti al caso: previsioni di requisiti di accesso «personalizzati» ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
    L'interpretazione costituzionalmente orientata (del resto imposta dalle sentenze della Corte costituzionale a partire dalla 103/2007) delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali esclude la fiduciarietà e l'intuitus personae (salvo gli incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei ministri e dei massimi vertici ministeriali, ove esistono influenze politiche nell'azione dirigenziale): pertanto, qualsiasi altro incarico deve necessariamente essere il frutto di procedure quanto meno comparative.
    Le quali costituiscono un presidio da scelte arbitrarie e potenzialmente molto permeabili alla corruzione, quali scelte legate alla fiduciarietà.
    Dunque, anche nell'ambito del reclutamento dei dirigenti a contratto «non è certamente ammissibile precostituire requisiti di accesso tagliati su misura sul destinatario dell'incarico, o attivare meccanismi di verifica dei requisiti del tutto insufficienti e carenti di strumenti oggettivi, elementi costitutivi del primo fattore di «rischio specifico» di corruzione visto sopra; né è possibile attribuire gli incarichi in assenza di una motivazione profonda e chiara, che, per la verità, può risultare davvero completa ed efficace solo in funzione della sussistenza di criteri oggettivi di confronto selettivo».
    È di tutta evidenza che attribuendo incarichi solo per via fiduciaria o intuitu personae, senza procedure selettive oggettive e senza motivazioni che vadano oltre la considerazione della persona e della fiducia in essa riposta, i rischi di assegnazioni clientelari o solo di fiducia mal riposta nelle capacità tecniche sono elevatissimi.
    Si deve tenere presente che una carenza nella capacità di selezionare i soggetti meglio capaci di gestire le risorse pubbliche e di perseguire le finalità dell'amministrazione, non solo crea presupposti per azioni «interne» viziate da corruzione amministrativa (quando non anche penale); ma, soprattutto, incide negativamente su tutta la comunità amministrata, che subisce le conseguenze di un'amministrazione disattenta ai bisogni generali.
    FONTE: ITALIA OGGI

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