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Roccella in vetrina

mercoledì 25 maggio 2011

GESTIONE PORTO: LA NAUTIC SERVICE DIFFIDA IL COMUNE DI ROCCELLA JONICA



Ho il privilegio e la responsabilità di essere uno dei pochi, oggi, a portare a conoscenza e far emergere una verità ch’è stata sempre evitata dagli organi di stampa ma che rappresenta il nodo cruciale del “caso” più travagliato della nostra cittadina di quest’ultimi dieci anni.

Avrete capito che sto per riparlare del Porto delle Grazie che da qualche mese ha visto azzerato dal TAR di Reggio Calabria l’affidamento della gestione alla società mista “Porto delle Grazie” dopo la rivalutazione delle offerte originarie e la presa d’atto che l’offerta di gestione della Società Nautic Service & associate risulta essere più vantaggiosa rispetto all’offerta della società mista.

Attraverso questo blog ho portato quindi a conoscenza, finalmente, che lo sviluppo del porto non passa esclusivamente dal “progetto” che la nostra Amministrazione Comunale ci ha voluto far credere finora, anzi è proprio il progetto della società “Porto delle Grazie” ad offrire meno vantaggi per lo sviluppo del Porto e del territorio. Anzi, in virtù della recente sentenza che è identica a quella presa del TAR del 2009, possiamo ben dire che la perseveranza degli Amministratori locali di continuare con le cause ( che chissà quanto ci costano!) ha fatto perdere altri due anni per l’avvio della gestione del Porto, quando invece l’unica cosa da fare era recitare un “mea culpa” in virtù di un deposito di un’offerta meno vantaggiosa da parte della società “Porto delle Grazie”.

In altri articoli, anche recenti, ho affrontato la questione porto più dettagliatamente.

La situazione, alla data odierna, è la seguente: la Nautic Service & associati sono ritenuti le migliori aziende per la gestione del Porto, ma la struttura oggi è “in consegna” al Comune di Roccella.

Ecco quindi il significato della diffida che gli avvocati della Nautic Service & associati hanno inviato al Comune di Roccella Jonica, il quale dovrebbe decidere a chi affidare la gestione, ma non può farlo considerato ch’è parte interessata in una delle società che concorrono.

Nella seguente diffida, che riporto in modo integrale, viene rimarcata l’illegittimità di decidere sulla gestione da parte del Comune di Roccella Jonica, e la necessità, invece, di interessare l’organo per l’espletamento delle gare di appalto (SUAP di Reggio Calabria) per adottare la procedura per la concessione alla Nautic Service.



STUDIO LEGALE “COLALILLO”
Società Tra Professionisti
Sede legale: C.so Garibaldi, 303/A –86170 - ISERNIA
Cod. Fisc e Partita IVA 003 7614 094 3
Tel 0865/414990 - Fax 0865/411980

AL COMUNE DI ROCCELLA IONICA
IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE

AL SEGRETARIO GENERALE DEL
COMUNE DI ROCCELLA IONICA

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMANIO
DEL COMUNE DI ROCCELLA IONICA

AL RESPONSABILE DELLA SUAP
PER LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
VIA CIMINO N. 1 REGGIO CALABRIA


ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA
Per la NAUTIC SERVICE di Mandarano Mauro (c.f.: MNDMRA70H08H224E e P. Iva.: 01386700809), in persona del legale rappresentante p. t., Mandarano Mauro, con sede in Roccella Ionica alla S.S.106 Km.117.100. nonchè per la CAMASTRA PETROLI S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Froio Rosa,con sede in Locri alla C.da Verga e COMPAGNIA PORTUALE “T. GULLI” S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., D’Aguì Antonino, con sede in Reggio Calabria alla Via Florio n.35/37, tutte giuridicamente assistite dal Prof. Avv. Vincenzo Colalillo unitamente allo avv. Natale Carbone ed elettivamente domiciliate ai fini del presente atto in Roccella Ionica - S.S.106-Km.117.100 - c/o NAUTIC SERVICE nella sede della Nautic Service
PREMESSO

• che il porto di Roccella Ionica, pur se realizzato da oltre dieci anni veniva consegnato all’Amministrazione Marittima solo in data 7 marzo 2005;
• che nelle more di detta consegna molte ditte, tra cui le odierne ricorrenti, avevano richiesto alla Capitaneria di Porto la concessione in uso di alcune parti del porto.
• Che ciò induceva il Ministero dei Trasporti a chiarire, con dispaccio n° DEM2A-2628 del 3 febbraio 2004, che – in assenza del formale perfezionamento della procedura di collaudo del porto – dovevano considerarsi improcedibili tutte le istanze tendenti ad ottenere in concessione i relativi beni.
• che una volta perfezionatasi la procedura di collaudo e consegna del porto, la Nautic Service, odierna esponente, con istanza del 29 aprile 2005 confermava l’interesse alla concessione del porto già manifestata con istanza del 5 novembre 2002.
• Che la Capitaneria di Porto, su sollecitazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ravvisava l’opportunità di pubblicizzare l’avvio del procedimento per la concessione mediante pubblicazione dell’istanza sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
• che detta struttura dapprima inviava in data 30 settembre 2005 l’avviso pubblico all’Ufficio Pubblicazioni della Comunità Europea e, poi, procedeva alla pubblicazione dell’avviso, nei modi stabiliti dall’art. 18 del Reg. Cod. Nav. precisando che eventuali domande tendenti ad ottenere la concessione andavano presentate entro il 20 novembre 2005.
• Che la società esponente, in data 2 novembre 2005, formalizzava nuovamente la richiesta, producendo il prescritto mod. D1, correlato dalla relativa documentazione, e rappresentando che tale richiesta inglobava e riuniva anche quelle presentate precedentemente alla pubblicazione del bando da altre due ditte, anch’esse ricorrenti, depositando all’uopo atto di impegno a costituire una società di capitali nel caso di affidamento in concessione.
• Che nonostante dopo la pubblicazione del bando e fino alla scadenza dei termini in esso previsti non fossero pervenute altre domande, il Ministero esaminava anche le istanze presentate in precedenza da altre ditte e nella relazione tecnica del 13 aprile 2006, prot. 1256, inviata alla Capitaneria di Porto, evidenziando come le uniche istanze maggiormente confacenti all’interesse pubblico di cui all’art. 37 del Cod. della Nav. fossero quella delle ricorrenti e quella della “Porto delle Grazie” S.r.l. .
• Che, di conseguenza, la Capitaneria di Porto indiceva una conferenza di servizi per il giorno 20 aprile 2006, finalizzata all’acquisizione dei pareri tecnici necessari per il rilascio della concessione.
• Che a tale conferenza nonostante la sua natura tecnico-istruttoria, partecipava il Sindaco di Roccella Jonica, tanto che il rappresentante della odierna esponente evidenziava la illegittimità della presenza del Sindaco ( e ciò in ragione del fatto che il Comune di Roccella Jonica è socio della “Porto delle Grazie” S.r.l.) –
• Che in tale fase endoprocedimentale si evidenziava la non rispondenza delle risultanze catastali alla reale situazione del compendio portuale.
• Che, in data 25 maggio 2006, la Regione Calabria, unitamente alle altre amministrazioni interessate al procedimento, procedeva ad un sopralluogo ed accertava una difformità tra la rappresentazione catastale e lo stato dei luoghi relativamente alla forma e dimensione dell’area portuale, nonché l’omessa rappresentazione di alcuni manufatti stabili esistenti (cabine elettriche, serbatoi carburanti, cabina gruppi elettrogeni, cabina per misurazioni mareografiche e pluviometriche, pozzo ecc.).
• Che, di conseguenza, si decideva di avviare la procedura di rettifica catastale.
• Che solo la scrivente società aveva formulato una proposta di concessione tenendo presente la reale situazione dei luoghi.
• Che esperita l’ulteriore attività istruttoria il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ribadiva con nota prot. 2826 del 14 luglio 2006 che le uniche due proposte rispondenti alle esigenze di interesse pubblico di cui all’art. 37, comma 1, del Cod. della Nav. fossero quelle presentate dalla esponente e dalla società successivamente risultata aggiudicataria :
• Che veniva pertanto svolta una ulteriore fase di conferenza di servizi istruttoria in data 18 luglio 2006 in cui emergeva che sussistevano ancora difformità sostanziali tra la rappresentazione grafica dell’area portuale e l’effettivo stato dei luoghi.
• Che la Capitaneria di Porto, con nota prot. 06.07/13443 del 25 luglio 2006, informava il Ministero dell’esito della conferenza istruttoria, significando che sarebbe rimasta «in attesa del conseguente provvedimento finale che codesto Ministero riterrà di dover adottare in ordine alla definizione del procedimento amministrativo di cui trattasi».
• Che, riattivato il procedimento per la correzione catastale dei grafici in modo da rispettare l’effettivo stato dei luoghi, il Ministero, con nota prot. 4637 del 7 maggio 2007 , sollecitava l’espletamento degli adempimenti tecnici procedimentali.
• Che la Capitaneria di Porto, con nota del 18 luglio 2007, prot. 06.07/13032, aggiornava la conferenza di servizi istruttoria per il giorno 6 agosto 2007. individuando per la prima volta gli elementi di valutazione delle “offerte”, indicando i relativi parametri di valutazione nella «tutela del paesaggio e dell’ambiente e gli interessi pubblici connessi alla valorizzazione turistica ed economica della realtà portuale in esame», nonché «la capacità tecnico-economica di ciascun aspirante concessionario inteso ad accertare se lo stesso sia idoneo a gestire la struttura portuale in esame sulla base degli elementi economici e gestionali già documentati».
• Che il Ministero delle Infrastrutture – Ufficio Genio Civile OO.MM. per la Calabria e Sicilia, con nota prot. 2734 del 3 agosto 2007 ribadiva che, pur essendo rispondenti all’interesse pubblico perseguito entrambe le richieste, tuttavia che la proposta della odierna esponente era da preferire con riferimento all’aspetto della sicurezza della navigazione, avendo previsto la realizzazione di una torre di avvistamento, ed all’aspetto legato ai riflessi positivi della gestione unitaria delle banchine, degli specchi acquei e delle aree di pertinenza portuale che riesce a mediare i vari interessi pubblici quali la valorizzazione turistica e economica del porto e della realtà locale con la tutela del paesaggio e dell’ambiente.
• Che, stranamente alla Conferenza di servizi del 6 agosto 2007 risultavano presenti, tra gli altri, per il Comune non solo il Responsabile dell’Area Tecnica (legittimato ad esprimere i pareri di competenza) ma anche il Sindaco;
• Che in tale sede veniva ancora una volta rilevato che alla conferenza non poteva partecipare il Sindaco, in quanto privo di competenze tecniche e nel contempo interessato in quanto socio di una delle società in competizione;
• Che pur in presenza di tale rilevata irregolarità, il Responsabile del procedimento autorizzava detto Organo a partecipare alla riunione.
• Che non a caso come risulta dal verbale, la presenza del Sindaco condizionava i lavori in quanto, questi – pur astenendosi formalmente dall’esprimere pareri sulle singole istanze proprio perché potenzialmente interessato – “suggeriva” quali criteri dovevano essere adottati per il giudizio comparativo.
• Che, illegittimamente si statuiva di fissare criteri di valutazione comparativa dei progetti da proporre al Ministero, recependo peraltro alcune indicazioni date dal Sindaco.
• Che con provvedimento del 18 settembre 2007, assunto ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., si dava atto delle operazioni comparative svolte dal Ministero e si rappresentava la volontà di quest’ultimo di voler dare in concessione il porto all’odierna controinteressata.
• Che la odierna esponente depositava, come per legge, in data 22/10/2007 le proprie osservazioni facendo emergere alcune macroscopiche illogicità e palesi errori in fatto.
• Che il Ministero con provvedimento del 30 novembre 2007 accoglieva solo parzialmente i rilievi formulati
• Che avverso tali atti si proponeva, da parte delle sottoscritte, ricorso innanzi al TAR Lazio il cui giudizio, a seguito dell’eccepita incompetenza territoriale, era riassunto innanzi al TAR Calabria, sezione di Reggio Calabria.
• Che dopo articolate fasi processuali il TAR Calabria, Sezione di Reggio Calabria, con sentenza n. 100 del 2009 accoglieva il secondo motivo del ricorso principale e, parzialmente, il motivo di ricorso incidentale relativo all’oggetto dell’offerta presentata dalle ricorrenti principali, nella parte in cui l’Amministrazione non aveva tenuto conto della dedotta diversità in sede di valutazione comparativa.
• Che Tale sentenza è stata appellata in Consiglio di Stato sia dal Comune di Roccella Ionica che dalla Società Porto delle Grazie s.r.l. ed, incidentalmente, dalle odierne ricorrenti.
• Che lo adito Organo giurisdizionale di appello rigettava le richieste di sospensione cautelare della sentenza impugnata (Ordinanze n. 3627/2009 e n. 3629/2009) evidenziando che “ in ogni caso è prevalente l’interesse pubblico alla riedizione , secondo le indicazioni conformative enucleabili dalla impugnata decisione, della valutazione delle offerte competitive dei soggetti che si contendono la concessione demaniale per cui è giudizio”.
• Che di conseguenza il Ministero con nota del 2 settembre 2009 dava atto che, in esecuzione della sentenza del TAR, si era proceduto ad una nuova valutazione delle istanza sfavorevole alle esponenti, tanto che la Nautic Service presentava in data 23 settembre 2009 articolate controdeduzioni alle motivazioni addotte nella suindicata nota ministeriale ,evidenziando che il Ministero stesso non si era conformato alle indicazioni della decisione T.A.R.;
• Che solo a seguito di diffida ad adempiere notificata in data 26 febbraio 2010 il Ministero, assumeva il provvedimento dell’8 marzo 2010 con cui, confermando sostanzialmente le motivazioni addotte nella precedente nota del 2 settembre 2009 e replicando solo apparentemente alle controdeduzioni fornite in sede procedimentale, affidava in concessione la gestione del Porto alla società Porto delle Grazie;
• Che tale provvedimento veniva impugnato innanzi al TAR Calabria – Reggio Calabria che con sentenza 170 /2011, notificata alle date dei 8-19 aprile 2011 ha rimesso l’affare al Comune di Roccella Ionica, autorità competente a provvedere.
CONSIDERATO E RITENUTO;
• Che l’obbligo procedimentale di conclusione del procedimento non può essere impedito o ritardato da posizioni metagiuridiche, nè di tipo politico nè di tipo soggettivo anche padulato da una posizione di qualifica istituzionale per la quale le società istanti si riservano le relative azioni giurisdizionali nelle competenti sedi ( ex art. 2bis Legge 68/2009).
• Che il Comune di Roccella Ionica è parte nella Società che partecipa alla procedura di affidamento.
• Che, nel vigente sistema (anche in applicazione dei principi di buona amministrazione ed imparzialità garantiti dall’art 97 della Carta Costituzionale), è del tutto illegittimo che un Ente determini la aggiudicazione ( in una valutazione comparativa) per una società di cui lo stesso è parte interessata e socio attivo ;
• Che, per come illustrato e documentato nel corso del giudizio, anche i restanti soci della “Porto delle Grazie” non detengono i requisiti finanziari e tecnici per poter vedersi aggiudicatari dell’ affidamento del servizio una volta che il Comune si sarà sottratto al rapporto istaurato;
• Che appare rispondere a criteri di istituzionale opportunità che il Comune di Roccella Ionica si astenga da ogni attività istruttoria e decisionale stante l’evidente e diretto interesse dell’Ente locale stesso nel procedimento in esame;
• Tenuto conto che il Comune di Roccella Ionica, in esecuzione della delibera consiliare numero 47 del 18/10/2010, ha aderito alla Stazione Unica Appaltante Provinciale ed ha stipulato apposita formale convenzione con la Provincia e la Prefettura di Reggio Calabria e conseguentemente ha delegato alla predetta S.U.A.P. le proprie competenze in ordine alle procedure per gli appalti e l’acquisizione di beni e servizi anche sotto soglia comunitaria;
• Atteso che il valore dei servizi oggetto della concessione in argomento è di gran lunga superiore alla soglia comunitaria;
Alla luce di quanto esposto, la NAUTIC SERVICE di Mandarano Mauro ed Associate, elettivamente domiciliate come innanzi detto,
DIFFIDA E METTE IN MORA
IL COMUNE DI ROCCELLA IONICA IN PERSONA DEL SINDACO
p. t.
A) ad astenersi da qualsiasi attività procedimentale e decisionale che lo vede in qualche modo direttamente interessato a partecipare alla procedura innanzi indicata;
B) ad adottare provvedimenti finalizzati ad astenersi ed estraniarsi dalla Società partecipante alla gara per l’affidamento della concessione per la gestione del porto di Roccella Ionica;
C) consentire e garantire, in piena applicazione del principio di legalità , l’iter di aggiudicazione all’altro soggetto che ha partecipato alla procedura di evidenza pubblica;
D) ad adottare provvedimenti lesivi direttamente ed indirettamente della posizione delle sottoscritte società,
E) ad adottare i provvedimenti attributivi, anche in via temporanea della concessione a soggetti che non hanno partecipato, a pieno titolo, alla procedura di cui trattasi;
F) ad adottare provvedimenti in violazione e/o dispregio - formale e sostanziale - della sentenza 100/2009, non sospesa nei suoi effetti.
Posta la superiore diffida e considerato che ad oltre 30 gg. dall’intervenuta notifica della sentenza n. 170/2011 da ultimo resa dal TAR Calabria nessun provvedimento di impulso è stato adottato, e che tale situazione di stallo è foriera di ingente danno per le società odierne intimanti, le stesse così come rappresentate,
I N V I T A N O
Il Comune di Roccella Ionica, in persona del Sindaco pt, ed i competenti Organi Comunali, nonché per quanto di ragione il delegato Organo per l’Espletamento delle gare d’appalto (SUAP di Reggio Calabria), ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ad adottare ogni conseguente procedura diretta alla conclusiva adozione del provvedimento definitivo concessorio in favore delle Ditte scriventi, con avvertenza che elasso il termine di 30 ( trenta) giorni dal ricevimento della presente diffida, si provvederà ad attivare la procedura di ottemperanza innanzi al T.A.R. Calabria per la eventuale nomina di un Commissario ad Acta e comunque con riserva di azione di risarcimento danni e responsabilità nei confronti degli Organi ed Uffici comunali , innanzi alle Competenti autorità giudiziarie anche in applicazione dello art 2/bis della Legge 241/90 nel testo introdotto dalla Legge 15/2009.
In ogni caso con riserva della azioni innanzi alle Autorità giurisdizionali competenti.
Isernia, Reggio Calabria, 20 maggio 2011
NAUTIC SERVICE di Mandarano Mauro
CAMASTRA PETROLI S.r.l
COMPAGNIA PORTUALE “T. GULLI” S.r.l

3 commenti:

  1. Lei Nicola, non ha nessun privilegio ad essere il primo alla pubblicazione della diffida, ma è colui che manovrare bene i suoi fili ad avere il privilegio.
    Caro Nicola non essere colui che non sarai mai.
    Franco Fragomeli

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  2. Gent.mo sig. Fragomeli, se la parola privilegio è intesa cosi come la vuole intendere Lei, allora ha pienamente ragione: io non sarò mai capace di muovere le fila (ma quale fili...mah?!?).
    Per il resto mi onora il fatto che Lei conosca quel che faccio e quel che vorrei fare e, soprattutto, sa già che quel che vorrei fare non lo farò mai! Complimenti per la veggenza, per il consiglio e, soprattutto, per "l'incoraggiamento"!

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  3. N.B.: Se "manovrare" bene i fili significa declassare il porto in porticciolo per poter manipolare i finanziamenti e per poter decidere lui per lui stesso allora mi sa che questo non si chiama "privilegio" bensi trattasi di ossessione e abuso di potere.
    Attenzione però, perchp i fili a furia di tirarli si possono pure spezzare!
    Nicola Iervasi.

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